Lo statuto

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Titolo 1
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione - Sede – Durata

E' costituito, l'Ente del Terzo Settore denominato "Associazione Friulana Famiglie Diabetici - Organizzazione di Volontariato", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, con sede a Udine, in via Diaz, 60 in Udine.
L'Ente ha durata illimitata.

Art. 2
Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3
Carattere associativo

L'Associazione Friulana Famiglie Diabetici - Organizzazione di Volontariato è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.

Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art. 4
Finalità

L'Associazione Friulana Famiglie Diabetici è costituita per la difesa e la tutela delle persone con diabete. A tal fine essa si propone di:
a. istruire le persone con diabete relativamente ai loro problemi con periodiche riunioni;
b. sensibilizzare l'opinione pubblica alla malattia diabetica con riunioni, convegni, iniziative di promozione;
c. rappresentare le persone con diabete presso gli Enti di assistenza, le Autorità sanitarie locali e Regionali
d. contribuire al miglioramento delle cure e all'apporto di agevolazioni per le persone con diabete;
e. vigilare e collaborare all'attività dei servizi di diabetologia e con gli operatori sanitari;
f. appoggiare le domande di contributi finanziati per agevolare le situazioni famigliari difficili;
g. studiare la possibilità di organizzare soggiorni residenziali con finalità specifiche di controllo clinico, di studio, di socializzazioni con la presenza di Medici e personale specializzato nel settore diabete;
h. creare punti di incontro per genitori di bambini con diabete;
i. promuovere contatti con il mondo del lavoro per l'inserimento della persona con diabete;
j. contribuire alla formazione specifica degli operatori sanitari;
k. promuovere le raccolte fondi per la ricerca sul diabete.
Le attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e di utilità sociale, che l'Ente si propone di svolgere prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, sono:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo I , commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
L'Associazione può cooperare con altri soggetti, pubblici o privati, aderendo ad associazioni, fornendo consulenze, operando mediante commesse e convenzioni ed avvalendosi di consulenze esterne.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 11 7/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II
Risorse e attività economiche

Art 5
Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:
1) dalle entrate che sono costituite come segue:
   a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al finanziamento dell'Associazione;
   b) contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
   c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di Amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; in particolare:
1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dall'Organo di Amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici
2) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di Amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
3) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
4) dai beni dell'Associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6
Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali annuali devono essere versate in unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno ovvero entro diverso termine stabilito dall'Organo di Amministrazione.
L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.
Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8
Responsabilità ed assicurazione

L'Associazione Friulana Famiglie Diabetici risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
I volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III
Associati e Volontari

Art. 9
Ammissione all'Associazione

Possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'Associazione; possono altresì associarsi gli enti del terzo settore o noprofit a condizione che il loro numero non superi il 50 % delle odv associate.
L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di Amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.
L'organo di amministrazione delibererà sulla domanda di amissione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e comunicherà all'interessato l'avvenuta iscrizione all'ente.
In caso di rigetto della domanda esaurientemente motivato l'interessato avrà a disposizione 60 giorni di tempo per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea.
La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.
L'Organo di Amministrazione può conferire la qualifica di membro onorario a medici, operatori sanitari o altre persone che si siano particolarmente adoperate nello studio e nella cura del diabete o che si siano rese benemerite nei confronti dell'Associazione. I membri onorari in quanto non iscritti sul libro degli associati non hanno diritti né obblighi riguardo all'Associazione, ma possono assistere all'assemblea senza diritto di voto.
II numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10
Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
Gli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di essere eletti negli organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'Assemblea.

Art. 11
Doveri degli associati

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'Associazione senza fini di lucro.
Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'Associazione, effettivamente sostenute e documentate.
Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione.
La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12
Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta.
L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, sia moroso può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Organo di Amministrazione.

Art. 13
Volontari ed attività di volontariato

L'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV
Organi dell'Associazione

Art. 14
Organi

Sono organi dell'Associazione:
1) Assemblea;
2) Organo di Amministrazione;
3) Presidente;
4) Organi di controllo (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
5) Organi di revisione (la cui nomina è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
Hai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo).

Art. 15
Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i Soci in carica.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
All'Assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o con delega scritta. Non sono ammesse più di 3 deleghe per ogni associato.

Art. 16
Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggere presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 31 marzo.
L'Assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'Associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
L'Assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci; in questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere affissa almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 17
Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18
Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti
persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
L'Assemblea delibera a maggioranza di voti; la delibera di modifica dello statuto deve essere
assunta con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli intervenuti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione occorre il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 19
Verbalizzazione dell'Assemblea

Le deliberazioni Assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario in caso di sua assenza da un componente dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 20
Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
   a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di Amministrazione e dei revisori dei conti;
   b) nominare e revocare dei componenti degli organi sociali.
   c) nominare e revocare, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo
   d) fissare, su proposta dell'Organo di Amministrazione, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
   e) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
   f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
   i) deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
   l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza,
     2) in sede straordinaria:
        a) deliberare sullo scioglimento dall'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione;
        b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
        c) deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
        d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Art. 21
Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea.
Tutti gli amministratori dell'Associazione sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate tra i propri associati dalle odv associate.
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti  ricevuti.
In caso il numero di dimissioni o gli amministratori decaduti sia tale da far scendere la composizione dell'organo di amministrazione al di sotto del minimo consentito si procederà alla convocazione di un'assemblea per il rinnovo delle cariche.
L'Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
In caso di assoluta urgenza l'Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
Nella prima seduta, convocata dall'Amministratore più anziano l'Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente, il  egretario ed il Tesoriere. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22
Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'Assemblea.
L'organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'Assemblea.
L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando ne facciano richiesta almeno 3 amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Organo di Amministrazione:
• svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
• predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
• cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
• approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'Associazione;
• sottopone all'Assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
• delibera l'ammissione dei nuovi Soci;
• delibera sull'esclusione degli associati;
• provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo statuto e da
• disposizioni legislative.

Art 23
Il Presidente

Il Presidente dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice Presidente con gli stessi poteri.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell’Organo di Amministrazione curandone la custodia presso la sede.

Art. 24
Il Segretario ed il Tesoriere

L'Associazione ha un Segretario nominato dall’ Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea;
b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
L'Associazione ha inoltre un Tesoriere il quale:
a) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi
nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione;
b) tutte le mansioni conferitagli dal regolamento interno, dall'Organo di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 25
Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 c. 2 del D. Lgs 117/2017.
L'organo di controllo, anche monocratico:
a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
c) esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro
d) esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26
Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Titolo V
Il bilancio

Art. 27
Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del Dlgs. 117/2017 e delle norme di attuazione e conservazione. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e depositato presso la sede sociale dell'Associazione almeno trenta giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarlo. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 31 marzo di ciascun anno.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, così come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.L. 117/17.

Art. 28
Libri sociali

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenuta dei seguenti libri sociali:
1. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni Assembleari, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione;
3. libro delle adunanze e dell'Organo di Amministrazione ed eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono;
4. registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.
Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro dieci giorni dalla richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

Art. 29
Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il
bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, a cura

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 30
Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell’Organo di Amministrazione.

Art. 31
Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle partì ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.
L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 32
Scioglimento

L'Associazione si estingue per delibera dell'Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 cc.
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all'art. 27 cc.
In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'Associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 117/2017.

Art. 33
Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

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