Assemblea dei Soci – anno 2021

Domenica 16 maggio 2021
Assemblea dei soci ed il rinnovo delle cariche sociali

ore 7.00 prima convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci
ore 10.00 seconda convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci presso la palazzina della Direzione del DSM, Via Pozzuolo n.330 a Udine con il seguente ordine del giorno:
– Lettura e approvazione del bilancio consuntivo anno 2020;
– Lettura e approvazione del bilancio preventivo anno 2021;
– Relazione programmatica;
– Presentazione dei candidati per il nuovo direttivo 2021/2024;
– Votazioni.

Da questo link è possibile scaricare il modulo della Delega
Da questo link è possibile scaricare il modulo della candidatura a Consigliere – Revisore dei conti

Normativa:
Statuto vigente
Art. 6
Durata del periodo di contribuzione
Le quote sociali annuali devono essere versate in unica soluzione entro il mese di marzo di ogni anno ovvero entro diverso termine stabilito dall’Organo di Amministrazione. L’importo relativo viene stabilito annualmente dall’Organo di Amministrazione:
Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l’anno in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione. L’aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 18
Votazioni e deliberazioni dell’Assemblea
Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti; la delibera di modifica dello statuto deve essere assunta con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117  – Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 24. Assemblea
1. Nell’assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo
settore hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi
nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano
diversamente.

3. Se l’atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun
associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato
mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun
associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle
associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque
associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si
applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto
compatibili.